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Commissione Giustizia: intervento su ddl "processo Breve"
Il resoconto sommario della valutazione espressa da Francesco Sanna in occasione della seduta del 2 dicembre 2009

Resoconto sommario dell' intervento del sen. Francesco Sanna (PD) in Commissione Giustizia sul ddl processo breve (seduta antim. 2 dicembre 2009).

Il senatore SANNA (PD) si sofferma sugli elementi emersi dalle audizioni svolte ieri dalla Commissione, del ministro Alfano e successivamente del Consiglio Superiore della Magistratura e dell'Associazione Nazionale Magistrati.

In particolare, egli osserva - senza voler nulla togliere alla correttezza con cui il Ministro e i suoi collaboratori hanno chiarito alla Commissione quali criteri abbiano usato per elaborare i dati che sono stati forniti - l'audizione di ieri ha messo in luce il carattere politicamente e polemicamente riduttivo delle valutazioni fornite, che si spiega con la necessità di giustificare con motivazioni di interesse generale una iniziativa legislativa evidentemente ispirata ad un interesse particolare.

Il Ministro, come è noto, contrapponendosi immediatamente alle preoccupazioni manifestate dai magistrati, aveva in un primo tempo affermato che gli effetti della disposizione retroattiva recata dall'articolo 2 del disegno di legge avrebbero colpito poco più dell'1 per cento dei procedimenti penali pendenti.

Ieri è stato chiarito come questa valutazione singolarmente bassa fosse collegata ad una quantificazione molto ampia del denominatore, definendo come procedimento penale, al minimo, la mera assunzione da parte di un pubblico ministero di una notizia di reato qualificata, e comprendente tutte le successive fasi di indagine, mentre evidentemente il parametro da assumere non poteva essere che quello adottato dallo stesso articolo 2 del disegno di legge n. 1880, cioè i processi in primo grado nella fase successiva alla formulazione dell'imputazione, salvi ulteriori criteri di delimitazione del denominatore.

Evidentemente, quindi, nel dichiarare questa percentuale minima il ministro Alfano non parlava tanto come capo di un'amministrazione che deve fornire gli elementi tecnici relativi alla valutazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, ma come rappresentante politico del Governo che, nel mentre esprime il sostegno politico del Governo stesso a questa iniziativa, tende a tranquillizzare la pubblica opinione rassicurandola che, a fronte degli asseriti vantaggi in termine di abbreviamento del processo, le sue legittime aspettative di giustizia non saranno disattese se non in una misura assolutamente minima.

Ciò detto, anche la quantificazione finale fornita appare fortemente influenzata dai criteri adottati.
In particolare, come hanno onestamente chiarito il Ministro e i suoi collaboratori, la stima - effettuata mantenendosi rigorosamente nell'ambito del petitum  delle interpellanze presentate dagli onorevoli Ferrante e Di Pietro - ha avuto ad oggetto una valutazione "istantanea", limitata cioè alla pura e semplice previsione di quanti processi, avendo superato il limite dei due anni, sarebbero stati presumibilmente caducati dall'entrata in vigore della legge, laddove una valutazione credibile non può che essere dinamica, cioè estesa sugli effetti nei mesi successivi in relazione a quei processi che hanno consumato prima dell'entrata in vigore della legge gran parte del tempo assegnato da questa e che non possono essere conclusi in tempo utile.

Peraltro, bisogna considerare come il Ministro stesso abbia ammesso che a fronte dei 391.000 processi pendenti in primo grado vi siano oggi circa 100.000 processi che si concludono ogni anno con il patteggiamento o i riti alternativi, e che come è stato da più parti rilevato, a fronte della possibilità di estinguere il processo portandolo avanti per due anni, un gran numero di imputati potrà essere indotto a scegliere il rito ordinario.

Nel ribadire che in ogni caso il disegno di legge in esame presenta prima di tutto rilevanti profili di incostituzionalità, l'oratore conclude formulando un giudizio fortemente negativo sull'idoneità delle norme in esame a ridurre i tempi della giustizia penale e civile.

Roma 2 dicembre 2009