Francesco Sanna presenta gli emendamenti al decreto energia per la gara pubblica di Carbosulcis, per le VIA e VAS regionali

Approda in Aula il Ddl n. 2266 - Decreto-legge n. 105, recante misure urgenti in materia di energia (Presentato al Senato - scade il 7 settembre), che è inserito nel nutrito ODG della settimana parlamentare dei senatori. I parlamentari del PD hanno elaborato diversi emendamenti, primo firmatario Francesco Sanna, per assicurare la privatizzazione della Carbosulcis, per affidare alla competenza regionale le autorizzazioni VIA e VAS, per i bonus elettrici per famiglie e imprese sarde non metanizzate e per salvare gli investimenti in energia pulita, senza che - dopo i danni delle cricche- insieme all'acqua sporca non si gettino via gli impegni sulle rinnovabili sanciti dal protocollo di Kyoto (sotto i testi degli emendamenti)
DDL 2266 – Conversione in legge del DL 105/2010
SANNA, CABRAS, SCANU (emendamento Carbosulcis 1)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«L’articolo 38, comma 4 della legge 23 luglio 2009 numero 99 è così interamente sostituito:
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, al fine di promuovere la produzione tecnologicamente innovativa e ambientalmente compatibile di energia da combustibili fossili a fini commerciali, la Regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi del proprio Piano Energetico e Ambientale e le priorità del sistema energetico regionale e nazionale, assegna entro l’anno 2011 una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la realizzazione di un impianto di produzione di elettricità con cattura, trasporto e sequestro del biossido di carbonio.
Con decreto non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, adottato a seguito di notifica e decisione positiva dei competenti organi della Commissione Europea, sentita la Regione Autonoma della Sardegna, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i contenuti ed i criteri della procedura di evidenza pubblica che prevedano, previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto:
a) assegnazione della concessione e contestuale messa in disponibilità da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle aree e delle infrastrutture minerarie necessarie alla realizzazione dell’intervento;
b) assicurazione al concessionario della priorità di dispacciamento in rete e dell’acquisto da parte del Gestore del Sistema Elettrico dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, eventualmente modificato a seguito della decisione comunitaria al fine di adeguarlo alla normativa europea per gli aiuti di stato relativa alla tipologia di intervento;
c) obbligo del concessionario di realizzare, al termine di una eventuale fase dimostrativa, un sito di stoccaggio geologico del biossido di carbonio nel rispetto delle prescrizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008;
d) l’esenzione per il concessionario e per i terzi ammessi allo stoccaggio del biossido di carbonio, dalla restituzione delle quote di emissione dei gas a effetto serra, nel rispetto della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008, che modifica il sistema di scambio comunitario (ETS - Emission Trading Scheme);
e) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che, al netto degli impieghi di energia per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio, massimizzino il rendimento energetico complessivo degli impianti di generazione elettrica;
f) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano la cogenerazione di energia elettrica e calore;
g) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano quote della energia generata impiegata in autoconsumo;
h) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che assicurino la minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi;
i) un criterio premiale di gara a favore di progetti che dimostrino il contenimento dei tempi di esecuzione;
l) il riconoscimento al concessionario di una compensazione, a valere sul sistema di remunerazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, dei sovra costi derivanti dall’estrazione e dall’uso del carbone Sulcis. La compensazione dei sovra costi è riconosciuta a fronte della imposizione alla miniera dell’onere di servizio pubblico consistente nella fornitura - per una quantità non superiore ad un terzo della capacità produttiva del sito - a prezzi in linea con il mercato, di carbone da utilizzare nella conduzione degli impianti di generazione elettrica assoggettati al sistema di operatore elettrico virtuale di cui all’articolo 30, comma 8 della presente legge. Analogo onere di servizio pubblico, reso a prezzi in linea con il mercato, grava sugli impianti oggetto di concessione per lo stoccaggio del biossido di carbonio e degli altri dei residui di utilizzazione del carbone estratto dalla miniera.
Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione.”
DDL 2266 – Conversione in legge del DL 105/2010
SANNA, CABRAS, SCANU (emendamento proroga Carbosulcis 2)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«All’articolo 38, comma 4 della legge 23 luglio 2009 numero 99, le parole “entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite con:
“entro il 31 dicembre 2011”.
SANNA, CABRAS, SCANU (Emendamento Sanna soppressivo VIA e VAS statale eolico offshore in DL 105)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono abrogati.
AS 2228
SANNA, BUBBICO
Subemendamento all'emendamento 45.1000 ( eolico offshore)
Sostituire le parole da :<< dopo il comma 1>> fino a:<< componente tariffaria A3>> con le seguenti:<< sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 2, comma 146, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012» sono sostituite dalle seguenti «Per il periodo 2007-2009 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Per il periodo 2010-2015 la medesima quota è incrementata annualmente di 2 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2015, tenendo conto dell'esigenza di sviluppo delle fonti rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari.»
2. All'articolo 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole "a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno " sono sostituite dalle seguenti "a un prezzo pari alla metà del prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno ".
3. L’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 è soppresso con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
4. All'articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dopo le parole "entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008", sono aggiunte le parole "A partire dal 1° gennaio 2011, il valore di riferimento di cui al precedente periodo è fissato pari al doppio del prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno".
Conseguentemente:
- all’articolo 20, comma 1, sostituire le parole:<< sono adeguate all'importo di euro cinquemila>> con le seguenti:<< sono adeguate all'importo di euro mille>>;
- all’articolo 21, comma 1, sostituire le parole:<< di importo non inferiore a euro tremila>> con le seguenti:<< di importo non inferiore a euro millecinquecento >>
Questo ulteriore emendamento al decreto legge 105 /energia) è stato presentato nella tarda mattina di oggi (martedì 20 luglio 2010).
Intende istituire una compensazione pari alla differenza di costo energetico per le aziende sarde che non possono utilizzare il metano, rispetto alla utilizzazione obbligata dei derivati di petrolio.
La misura, applicabile senza distinzioni di dimensioni aziendali, riguarda tutte le imprese che si impegnano, da oggi alla interconnessione del GALSI alla rete nazionale dei gasdotti, alla conversione a metano delle loro infrastrutture di generazione energetica (operanti tipicamente ad olio combustibile e GPL). In questo modo si intende recuperare la notevole differenza di costi energetici che si verifica in diversi settori economici (il ceramico ed il cartario i più colpiti) tra le produzioni localizzate in Sardegna e quelle della penisola che possono utilizzare il metano, il cui prezzo ha registrato una notevole diminuzione.
Nella giornata di domani il Senato affronterà la discussione e la votazione della legge di conversione del decreto legge.
Francesco Sanna, Roma 20 luglio 2010
DDL 2266 - conversione DL 105
SANNA , CABRAS , SCANU (compensazione costi energetici imprese non metanizzate)
Dopo l' articolo 4 , aggiungere il seguente:
«Art. 4- bis.
1. Sino alla realizzazione del gasdotto GALSI e alla sua interconnessione con la rete nazionale dei gasdotti, alle imprese localizzate in Sardegna che utilizzino gas propano liquido o altri derivati dal petrolio per il ciclo produttivo e che si impegnino entro il medesimo termine alla conversione a metano dei propri impianti di generazione termica è riconosciuta una compensazione sui consumi energetici non elettrici pari al differenziale di prezzo con il metano.
2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas adegua la disciplina di propria competenza alla presente disposizione.
3. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al comma 1 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema gas. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1».