Emendamenti a firma F.Sanna al Decr. legge "Tremonti" 78\2010: "Stabilizzazione finanziaria e competitività economica"
L'iniziativa parlamentare di Francesco Sanna per correggere i tagli selvaggi della manovra economica della maggioranza di centrodestra

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (2228). Il provvedimento dovrebbe approdare in Aula il 1 luglio 2010 per essere approvato entro il 30 luglio.
5.70
SANNA
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, si interpreta nel senso che l'indennità parlamentare non è cumulabile con le indennità percepite da sindaci e da presidenti di provincia, consiglieri ed assessori di comuni e province e con le indennità percepite per l'esercizio di ogni altro incarico politico o amministrativo, compresi quelli esercitati in enti, società o qualsiasi altro soggetto giuridico, conferito in forza di elezione o nomina da parte di organi delle autonomie locali e dello Stato».
4.0.3
SANNA, CABRAS, SCANU
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. In luogo della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale prevista dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sino alla completa realizzazione e interconnessione del gasdotto GALSI, agli aventi diritto nella regione Sardegna è riconosciuta in misura doppia la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica per famiglie svantaggiate (bonus elettricità), di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2007. L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas adegua la disciplina di propria competenza alla presente disposizione.
2. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui ai comma 1 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1».
6.127
SANNA, GIARETTA
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
«14-bis. A decorrere dall'anno 2011, la spesa pubblica per voli di Stato non può superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. I risparmi conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato di cui ai D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.».
18.3
SANNA
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Le imprese, in qualsiasi forma esercitino la propria attività, che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite la presentazione di una apposita dichiarazione di emersione presso l'INPS o l'Agenzia delle Entrate, da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Le imprese che abbiano presentato la dichiarazione di emersione, per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della. presente legge e per i due periodi successivi, hanno diritto, in proporzione al numero dei lavoratori emersi rispetto al numero dei lavoratori iscritti al libro matricola, ad una riduzione sino al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e, altresì, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per ciascuno dei periodi di imposta individuati, il pagamento della contribuzione viene destinato dall'Agenzia delle Entrate ai Comuni presso i quali le imprese esercitano la propria attività».
Conseguentemente,
all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;
all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;
all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:
«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».
43.33
SANNA
Al comma 2 sopprimere la lettera b).