Senato. Intervento sul caso Castelli- Diliberto, ordinanza del Collegio per i reati ministeriali
Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su una richiesta del senatore Castelli in relazione all'ordinanza del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma del 13 dicembre 2004 (Votazione a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea) (ore 9,34)
È iscritto a parlare il senatore Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA (PD). Signor Presidente, colleghi, la proposta che la Giunta vi sta presentando rappresenta per molti di noi, che hanno lavorato per parecchio tempo a questo caso, un atto che non esitiamo a definire abnorme, non tanto per la questione in se stessa, che, in verità, riguarda un argomento abbastanza insignificante nell'ambito di quelli che il Senato può affrontare ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione... (Brusìo).
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, un po' di silenzio! Senatore Sanna, la invito a pazientare un attimo, in attesa che i colleghi escano dall'Aula. (Richiami della Presidente). Colleghi, potete continuare a conversare fuori dall'Aula? È un invito bipartisan. Prego, senatore Sanna, può continuare.
SANNA (PD). Grazie, Presidente. Come dicevo, riteniamo la proposta che è stata formulata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sulla quale ha illustrato la sua relazione il collega Sarro, un atto abnorme nelle sue conclusioni. Cercherò di illustrare i motivi di questo giudizio molto severo.
Ci troviamo di fronte ad una questione in se stessa abbastanza poco significante, una di quelle che normalmente vengono trattate dal Senato della Repubblica nell'ambito del giudizio di insindacabilità parlamentare delle opinioni espresse dai senatori. In poche parole, ci troviamo di fronte ad un litigio avvenuto in una trasmissione televisiva tra l'allora ministro della giustizia Roberto Castelli e l'onorevole Oliviero Diliberto, che aveva precedentemente ricoperto lo stesso incarico. I due se le sono date di santa ragione, politicamente, come tante volte accade in un dibattito televisivo, al termine del quale il ministro Castelli, in una replica molto dettata - direi - dalla pancia, ha definito alcuni comportamenti dell'onorevole Diliberto in termini che quest'ultimo ha ritenuto diffamatori. Sin qui, nulla di nuovo e di particolarmente complicato per il Senato, che si è già espresso nel 2004, definendo insindacabili le opinioni espresse dal senatore Castelli nel corso di quella trasmissione televisiva.
A fronte di questa delibera del Senato, tuttavia, i magistrati non sono stati d'accordo e hanno chiesto alla Corte costituzionale di valutare se il giudizio di insindacabilità delle opinioni del senatore Castelli fosse stato assunto secondo Costituzione. Ebbene, la Corte costituzionale ha stabilito che quella delibera non era stata assunta secondo Costituzione e che quindi il senatore Castelli doveva essere normalmente sottoposto al giudizio ordinario, come tutti i cittadini italiani. Peraltro, questo succede molte volte, quando l'Aula del Senato o della Camera applicano le garanzie che la Costituzione accorda alla funzione parlamentare estendendole in maniera non dovuta. È un problema che riguarda il funzionamento del Parlamento, quando è chiamato ad essere in qualche modo giudice di se stesso.
È tutto ciò che è avvenuto dopo che definisce in termini di anormalità quanto si sta proponendo di votare. In sostanza, il giudizio che allora il Senato diede sulle affermazioni del collega Castelli, ritenendole espressioni usate da un parlamentare, è diventato improvvisamente un giudizio richiesto su una pretesa condotta del senatore Castelli come ministro della giustizia.
Presidenza del vice presidente CHITI (ore 10,11)
(Segue SANNA). Sono due casi diversi. Questo secondo è disciplinato dall'articolo 96 della Costituzione, in cui si dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri sono giudicati dai tribunali ordinari, previa autorizzazione della Camera di appartenenza, secondo le norme stabilite da una legge costituzionale la quale, a sua volta, stabilisce innanzitutto che a valutare se la notitia criminis, cioè la condotta attribuita al Ministro, è configurabile come reato è una sezione speciale del tribunale, il cosiddetto tribunale dei ministri, che funge sia da pubblico ministero che da giudice per le indagini preliminari. Poi, una volta che questo tribunale ha stabilito se quella condotta di quel particolare Ministro è attinente al suo ruolo di Ministro, quindi collegata, connessa alla funzione ministeriale, sarà quello stesso tribunale a dichiarare se intende rinviare a giudizio il Ministro per quei fatti. A quel punto, rinvia il caso alla Camera di appartenenza, o al Senato nell'ipotesi di ministro tecnico, perché intervenga la valutazione del Parlamento.
Tale valutazione può avere due esiti. Si può, infatti, ritenere che tutto debba procedere secondo il dettato costituzionale in base al quale un Ministro e il Presidente del Consiglio sono da giudicarsi davanti ai tribunali che giudicano tutti i cittadini italiani, senza particolari discriminanti, oppure si può decidere di far intervenire un pezzo della nostra funzione, nella sua solennità e nell'importanza di quella che viene definita giustizia politica, per cui, a un certo punto, non è più un giudice ordinario ma l'Assemblea parlamentare a giudicare se il Presidente del Consiglio o i Ministri abbiano commesso quei fatti nel perseguimento di un preminente interesse pubblico e nell'esercizio della funzione di governo. A quel punto, se quest'Aula decidesse che questo preminente interesse pubblico esiste ed è stato perseguito nell'esercizio di un'azione di governo e non nell'esercizio di un'azione da privato cittadino, da parlamentare, nell'ambito di una normale condotta esterna a quella connessa alla funzione tipica dell'uomo di Governo, secondo quanto definiscono la legge costituzionale e la legge ordinaria in termini di proprie competenze, allora il Senato ha il potere di riconoscere una speciale immunità al Presidente del Consiglio e ai Ministri che giudicasse in questo modo.
È stata rispettata questa procedura? Il tribunale dei ministri ha dichiarato al Senato che intende giudicare il ministro Castelli perché ha commesso un reato ministeriale? No, non è successo questo. È successo che il tribunale dei ministri ha stabilito che partecipare ad una trasmissione televisiva in cui ci si azzuffa tra uomini politici, ammesso e non concesso che in questa zuffa si commettano dei reati, non è sicuramente una condotta di tipo ministeriale. In base a questo assunto, il tribunale dei ministri si è dichiarato incompetente e ha rinviato il caso al tribunale ordinario.
Nella questione sospensiva che il Senato non ha voluto accogliere, secondo me sbagliando, abbiamo richiamato le ragioni per cui il comportamento del tribunale dei ministri può ritenersi configurare una deviazione, ovvero un corretto adempimento dei doveri da parte del Collegio per i reati ministeriali, e questo era oggetto di una valutazione della Corte costituzionale. Non abbiamo voluto né vogliamo attendere la sentenza che ci spieghi come procedere in questo caso di declinata competenza del tribunale dei ministri. A questo punto rimane l'altra strada, cioè quella di giudicare secondo quanto prevede la Costituzione e la legge costituzionale.
L'abbiamo fatto? Lo dico chiaramente: non l'abbiamo fatto. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che prepara gli atti per quest'Aula ha esaminato il caso come se si trattasse di un conflitto di attribuzioni, come se dovessimo dire al Tribunale dei ministri che ha sbagliato e che il suo modo di operare va bloccato, va cassato, va annullato, riaffermando quindi la nostra competenza. Improvvisamente, chiedendo addirittura una doppia deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, questo giudizio, con tutto il lavoro della stessa Giunta che durava da diversi mesi, si è trasformato in un giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. È questa l'abnormità e voglio dirlo in maniera chiara perché questa nostra decisione, credo, sarà riesaminata dalla Corte costituzionale. Un numero consistente di rappresentanti della Giunta si è rifiutato chiaramente e motivatamente di assumersi la responsabilità di questo atto abnorme.
Abbiamo detto, lo avete sentito affermare anche dal collega Sarro, che la Giunta a maggioranza ha deliberato che il ministro Castelli è da considerarsi immune perché ha agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Mi vedo costretto a ricordare che noi non abbiamo visto nulla dell'indagine condotta dal tribunale dei ministri, che nessuna documentazione è mai stata inviata alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, così come prevede il Regolamento della Giunta stessa. Non abbiamo nemmeno potuto sentire direttamente dalla voce del ministro Castelli la sua difesa, le sue parole, le sue motivazioni perché la maggioranza, all'interno della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha negato la possibilità di ascoltare il ministro Castelli.
Avete fatto un processo secondo regole che non esistono, avete sottratto diritti al senatore Castelli, eliminato la possibilità di valutare correttamente il comportamento dei Ministri, e del ministro Castelli nel caso in specie, alla stregua di quanto la nostra Costituzione prevede e state facendo compiere un errore madornale al Senato. Per questi motivi, preannuncio la presentazione di ordini del giorno in dissenso con le conclusioni che abbiamo ascoltato oggi in quest'Aula.
Infine, colleghi senatori, mi preme sottolineare che io credo nell'immunità riconosciuta dalla Costituzione alla nostra funzione di parlamentari e anche in quella che garantisce il lavoro dei Ministri e del Presidente del Consiglio, ma declassarla ad impunità per questioni che possono essere, magari con maggior successo, difese secondo il dettato della legge ordinaria, al contrario di quanto sancisce l'articolo 21 della Costituzione che garantisce ad ogni cittadino (e, dunque, anche al cittadino Castelli) la possibilità di difendersi nel processo e non di fuggire da esso, significa incrinare ancora una volta il principio che considera queste delle garanzie e non dei privilegi. Facendo ciò commettiamo un errore doppio: nel caso specifico e nell'assolvimento del dovere di rispettare la nostra Costituzione e di darne una giusta interpretazione. (Applausi dal Gruppo PD - guarda il video Real Player).